No comment…
Mentre frugavo fra le carte per farmi un po’ di cultura, l’occhio è andato verso tutti questi articoli, riguardante la defiscalizzazione, per la SARDEGNA, devo essere molto curioso, oppure sono mentalmente miope, ho fatto di più, ho cercato per tutto il mondo altre situazioni, che possono riguardare la stessa situazione in cui si trova la SARDEGNA, ed ho riscontrato che molti stati EUROPEI, hanno dato la possibilità di attuare una defiscalizzazione alle loro regioni o isole lontane, creando un economia attiva e fiorente per i residenti di quelle regioni, dal turismo la pesca è pure in termini di continuità territoriale, con le proprie nazioni, assurdo per la SARDEGNA forse non si ricorda che i SARDI con il loro sangue hanno fatto l’Italia, ( questo è scritto nella storia) speriamo che qualche persona di buon senso abbia il coraggio o almeno la volontà di leggere ed applicare dei diritti, e i SARDI il dovere di ricordare.
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA CRISTIAN SOLINAS
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA VIALE DIAZ
I SOTTOSCRITTI AUTOTRASPORTATORI E MOVIMENTO PASTORI UNITI CHIEDONO UN INCONTRO CON LA S. V. PER CONOSCERE QUALE SIA IL MOTIVO CHE IMPEDISCE ALLA REGIONE LA EMANAZIONE DELLA LEGGE DOVE SI PREVEDE CHE LA REGIONE SARDEGNA POSSA PROCEDERE ALL’ANNULLAMENTO DI TUTTE LE ALIQUOTE FISCALI CHE GRAVANO SUI REDDITI DI COLORO CHE RISIEDONO IN SARDEGNA. ANNULLAMENTO CHE RIGUARDA ANCHE L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E LE ACCISE ANCHE SUI CARBURANTI E SUI PRODOTTI PETROLIFERI COSÌ COME SANCITO DALL’ART 14 DEL DLGS 114/2016. I SOTTOSCRITTI FIDUCIOSI IN UN SUO TEMPESTIVO E IMMEDIATO ADEMPIMENTO ALLA SUCCITATA NORMATIVA, RITENGONO CHE IL SUDDETTO DIRITTO ALL’ ESONERO DAL PAGAMENTO DELL’IVA E DI OGNI ALTRO TIPO DI TRIBUTO, COMPETA AI RESIDENTI IN SARDEGNA ANCORA PRIMA DELLA EMANAZIONE DEL SUDDETTO ARTICOLO 14 DEL DLGS 114/2016, PRECISAMENTE AI SENSI DEL DLGS 75/1998, DECRETO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 12 DELLO STATUTO SARDO ( statuto) EMANATO CON LA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3/1948 , legge (costituzionale) dove si prevede la istituzione dei punti franchi extradoganali su tutto il territorio dell’isola. Punti franchi che allora (1948) erano disciplinati dalla LEGGE DOGANALE n. 1424/1940 , il cui articolo 1 è stato modificato da articolo 124 del DPR 18/1971 , dove si precisa che i punti franchi extradoganali individuati da articolo 1 della legge doganale n. 1424/1940 sono EQUIPARATI AI PUNTI FRANCHI E ALLE ZONE FRANCHE DELLA UNIONE EUROPEA. È doveroso ricordare che al momento della emanazione dello statuto sardo ( 1948) era vigente anche il DLGS 268/1948 dove all’articolo 3 si prevedeva che i PUNTI FRANCHI SONO CONSIDERATI COLLOCATI AL DI FUORI DELLA LINEA DOGANALE ITALIANA , così come risultava in vigore la LEGGE 1438/1948 ( articolo 1 e art. 11) DOVE SI PREVEDE CHE AI RESIDENTI NELLE ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI È CONCESSA LA IMMISSIONE IN CONSUMO ( PER IL CONSUMO SOLI RESIDENTI) DEI PRODOTTI E DELLE MATERIE PRIME INDICATE NELLE TABELLE ANNESSE ALLA LEGGE, …… ESENZIONE DA OGNI TIPO DI TRIBUTO PER I RESIDENTI NELLE ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI CONFERMATO ANCHE DAL DL 1351/1964 CONVERTITO NELLA LEGGE 28/1965 dove all’articolo 20bis si contempla il diritto di estendere i benefici fiscali di cui alla legge 1438/1948, ai residenti nei territori svantaggiati individuati dall’art 92 del Trattato di Roma reso esecutivo con la legge 1203/1957. Trattato di Roma dove all’articolo 92 si individuano quali siano gli svantaggi che devono essere compensati affinché le popolazioni residenti possano esercitare il diritto alla libera concorrenza, precisando che gli aiuti ai residenti nei territori svantaggiati devono essere concessi dalla Comunità e non dai singoli Stati. Trattato di Roma dove , all’articolo 234 si precisa che la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA ( CEE) si impegna a rispettare tutti i diritti degli Stati membri che siano sorti in un periodo antecedente alla nascita dello stesso Trattato (di Roma) , per cui, appare evidente che ai sensi del suddetto articolo 234( la cui efficacia nel tempo è stata confermata in svariate sentenze) nessuna norma italiana o comunitaria può fare venir meno o abrogare, il diritto dei Sardi alle zone franche extradoganali istituite con il dlgs 75/1998. Diritto all’esonero da ogni tipo di tributo attualmente garantito anche dal nuovo codice doganale comunitario emanato con Regolamento 952/2013 dove all’articolo 1 si prevede che continua ad applicarsi la Direttiva 2006/112/CEE , nella quale è stata RIFUSA la Direttiva 77/388/CEE DOVE ALL’ARTICOLO 16 si prevede che le merci che entrano nelle zone franche extradoganali sono esonerate dal pagamento dell’IVA, e che i residenti nelle zone franche extradoganali sono esonerati anche dal pagamento di ogni altro tipo di tributo in OTTEMPERANZA di quanto previsto dalla Direttiva 69/75/CEE , direttiva recepita all’articolo 170 del codice doganale italiano, direttiva che disciplina la fiscalità chiamata ARMONIZZATA SULLE ZONE FRANCHE EXTRADOGANALI ! Diritto ( per i residenti in Sardegna ) all’esonero da ogni tipo di tributo chiamato anche diritto alla fiscalità privilegiata, confermato anche di recente dall’art 13 commi 6 e 7 del dlgs 142/2018 dove si prevede rispettivamente : che PER FISCALITÀ PRIVILEGIATA SI DEBBA INTENDERE LA FISCALITÀ RISERVATA AI RESIDENTI AL DI FUORI DELLA UNIONE EUROPEA,E CHE PER COSTORO CONTINUA AD APPLICARSI IL DM 429/2001, OSSIA IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 167 ( ex 127bis) del DPR 917/1986 . Esonero dal pagamento dell’IVA e di ogni altro tipo di tributo per i residenti nelle zone franche extradoganali tutt’ora confermato anche dal dlgs 239/1996 ( articolo 6) e dal dl. 193/2016 convertito nella legge 225/2016 che con l’articolo 7 quater comma 23 ha apportato modifiche al dl. 167/1990 convertito nella legge 227/1990 ( articolo 4 comma 3) , dove si precisa che : sia per gli italiani, che per i residenti nelle zone franche, nella DICHIARAZIONE DEI REDDITI non devono essere dichiarati i redditi prodotti all’estero ne’ la proprietà di immobili situati all’estero. La Corte Costituzionale con sentenze n. 168/1981, n. 170/1984, n. 389/1989, n. 62/2003 … ha precisato che le Direttive comunitarie hanno efficacia vincolante e che pertanto la suddetta normativa è prevalente sull’ORDINAMENTO NAZIONALE . La presente istanza viene inoltrata anche alla GUARDIA DI FINANZA ai sensi degli articoli 54 comma 2 e 54 bis comma 3 del DPR 633/1972 dove si prevede gli uffici della guardia di finanza collaborano con gli uffici finanziari e che il CONTRIBUENTE con apposita istanza di cui all’art. 5 ter del dlgs 218/1997 , possa fornire chiarimenti ed elementi sconosciuti all’amministrazione finanziaria, anche avvalendosi delle procedure di cui al dlgs 218/1997 ossia in contraddittorio preventivo obbligatorio per i tributi armonizzati, contraddittorio che deve precedere la emanazione delle cartelle esattoriali, contraddittorio obbligatorio per i residenti nelle zone franche extradoganali, che in sua assenza determina la nullità della cartella esattoriale.